
Pubblichiamo di seguito una bellissima sentenza del giudice dell’udienza preliminare del tribunale militare di Napoli di pochi giorni fa.
Un militare durante l’obbligo di greenpass per accedere al luogo di lavoro si è presentato comunque in caserma e “allorché i militari all’ingresso erano impegnati in altre incombenze faceva comunque ingresso in caserma e vidimava la presenza in ingresso” .
Su questo fatto il giudice adotta “una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425” e la motivazione è che “L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di greenpass”
Infatti il greenpass non garantiva alcuna sicurezza visto che i soggetti vaccinati si infettano come i non vaccinati, quindi nessuna differenza da un punto di vista di tutela della salute pubblica.
“questo Giudice intende discostarsi da tale interpretazione, rilevando
che i vaccini per SARS-Cov-2 in commercio non sono strumenti atti in alcun modo a prevenire il contagio dal virus. Qui non si discute, peraltro,
come e evidente, della idoneità o meno dei vaccini in commercio a prevenire le forme acute della malattia, che è tutt’altra questione, non di interesse per il presente giudizio, bensi della capacità, o meglio della incapacità, di tali vaccini quale strumento di prevenzione del contagio”
I vaccini covid 19 (e non solo quelli ricordiamoli ma anche buona parte di quelli obbligatori per i bambini) NON prevengono dal contagio.
“Il Giudice quindi non può limitarsi a recepire passivamente e supinamente
dei dati scientifici ancora non definitivi e provvisori, sia pure se provenienti
dalle autorità nazionali ed internazionali preposte alla ricerca scientifica, con apodittici richiami a tali dati.
Nel caso che ci occupa, in affetti, questo Giudice ritiene non provata l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del
contagio – e ciò lo si ripete non solo in una misura prossima al 100% bensi
in una qualsiasi misura percentuale superiore allo zero – risultando piuttosto quale fatto notorio, cioè quale dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti (id quod plerumque accidir), che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”
Infine alcuni bellissimi passaggi sul tema della sospensione da lavoro prevista dai vari decreti del governo Draghi per chi risultava sprovvisto di greenpass:
“Una tale interpretazione, esasperatamente formalistica e cinica, finisce anche per svilire la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro, quale imprescindibile mezzo di sostentamento e di sviluppo della persona umana”
“Sul lavoro, infatti, si fonda non solo la dignità professionale ma anche la dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie forze, costituendo il reddito da lavoro per lo più reddito di sussistenza,
senza il quale si scivola nel degrado e nella dipendenza”
“Il lavoro, quindi, per una persona che intende vivere una vita libera e dignitosa, non è una scelta, bensi una necessità.
Non vi è quindi margine di scelta alcuno per li lavoratore, li quale se vuole continuare a sopravvivere dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario
obbligatorio, essendo previsto, per il caso di non adempimento, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.”
Una sentenza esemplare. Viene da dire ‘storica’.
Un sonoro ceffone ai soloni della Corte Costituzionale che hanno in sostanza avallato la politica dell’ex premier Mario Draghi proprio in tema di Green Pass.
Un colpo da ko per i tanti soloni, virologi taroccati, virostar da salotto, responsabili sanitari, e ancor più politici che ci hanno portato allo sfascio economico e sociale provocato dai lockdown.
Una autentica lezione per Draghi che etichettò come ‘assassini’ e ‘criminali’ tutti coloro i quali non volevano sottoporsi alla folle e quella sì ‘criminale’ nel senso più completo del termine ‘obbligatorietà vaccinale’.
Soprattutto oggi, in presenza delle centinaia di migliaia, anzi milioni, di ‘effetti avversi’ che si registrano in tutto il mondo. Abbiamo più volte rammentato le tragiche cifre (e in largo difetto) rese note a settembre dai ‘CDC’ (‘Centers for Deseases Control’) americani, che documentano la stratosferica cifra di 10.000.000 (dieci milioni, avete letto bene) di effetti avversi nei soli Stati Uniti, dei quali il 50 per cento circa rientra tra i ‘gravi’, soprattutto a carico del sistema cardiocircolatorio con pericarditi, miocarditi, fino a ictus, trombosi e infarti.
Testo della Sentenza
https://flipbookpdf.net/web/site/5d516375d5534a54f2666bf691d8d3bbc38b8bd0202303.pdf.html
